Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - 1. Se il mancato rispetto del termine della procedura, che deve essere promossa e conclusa dai soggetti coinvolti entro dieci mesi dalla comunicazione del decreto di idoneità da parte del tribunale per i minorenni, è determinato dall'ente scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, questi possono adire la Commissione per le adozioni internazionali, istituita ai sensi dell'articolo 38. La Commissione, entro centoventi giorni, deve accertare le cause del ritardo e, se queste dipendono effettivamente dall'ente autorizzato, con provvedimento motivato revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492, limitatamente al Paese o alle aree geografiche in cui si è verificato il ritardo.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, se l'ente autorizzato scelto dai coniugi è l'agenzia regionale per le adozioni internazionali, la Commissione per le adozioni internazionali, entro centoventi giorni, deve accertare le cause del ritardo e, se queste dipendono effettivamente dall'agenzia, con provvedimento motivato applica una delle seguenti sanzioni:

          a) richiamo;

          b) sospensione dell'autorizzazione;

          c) revoca dell'autorizzazione.

 

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      3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate dalla Commissione per le adozioni internazionali previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi.
      4. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».